(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
Pubblicazione di un nuovo  fascicolo  di  brevetto  a  seguito  della
                      procedura di annullamento 
Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo
58,  paragrafo   3,   l'Ufficio   europeo   dei   brevetti   pubblica
simultaneamente l'indicazione della decisione relativa  alla  domanda
di  annullamento  e  un  nuovo  fascicolo  del  brevetto  comunitario
contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni
e, se del caso, i disegni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
30, paragrafi 3 e 4 .