(Convenzione - art. 60)
                             Articolo 60 
                                Spese 
1. Nella procedura di annullamento ciascuna delle parti  sostiene  le
proprie  spese  a  meno  che  la  divisione  di  annullamento  decida
conformemente al regolamento di  esecuzione,  o  la  Corte  d'appello
comune decida, conformemente al proprio regolamento di  procedura,  e
secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da  una
procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su  richiesta  di  una
delle parti,  una  decisione  sulla  ripartizione  delle  spese  puo'
inoltre essere presa quando la domanda di annullamento e' ritirata  o
quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 
2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa
l'importo delle spese da rimborsare in virtu'  di  una  decisione  di
ripartizione. L'importo delle  spese  fissato  dal  cancelliere  puo'
essere riveduto con decisione della  divisione  di  annullamento,  su
richiesta presentata entro il termine stabilito  dal  regolamento  di
esecuzione. 
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3, della
convenzione sul brevetto europeo.