Articolo 61 Ricorso 1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti puo' essere presentato ricorso. 2. Salvo disposizione contraria del regolamento di procedura della Corte d'appello comune o del regolamento relativo alle tasse, alla procedura di ricorso si applicano gli articoli da 106 a 109 della convenzione sul brevetto europeo.