(Convenzione - art. 61)
                             Articolo 61 
                               Ricorso 
1. Contro le  decisioni  della  divisione  di  annullamento  e  della
divisione di amministrazione  dei  brevetti  puo'  essere  presentato
ricorso. 
2. Salvo disposizione contraria del regolamento  di  procedura  della
Corte d'appello comune o del regolamento relativo  alle  tasse,  alla
procedura di ricorso si applicano gli articoli da  106  a  109  della
convenzione sul brevetto europeo.