(Convenzione - art. 62)
                             Articolo 62 
 Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza 
1. Le disposizioni dei capitoli I e III  della  Parte  settima  della
convenzione  sul  brevetto  europeo,  eccetto  l'articolo   124,   si
applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue: 
  a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle  divisioni
di annullamento; 
  b) l'articolo 116, paragrafi  2  e  3,  si  applica  soltanto  alla
divisione di amministrazione  dei  brevetti,  e  il  paragrafo  4  si
applica alle divisioni di annullamento; 
  c) l'articolo 122 si applica anche a tutte  le  altre  parti  nelle
procedure dinanzi agli organi speciali; 
  d) l'articolo  123,  paragrafo  3  si  applica  alle  procedure  di
limitazione e di annullamento dinanzi alle divisioni di annullamento; 
  e) per "Stati contraenti" s'intendono  gli  Stati  che  sono  parti
della presente convenzione. 
2. In deroga alle disposizioni  del  paragrafo  1,  lettera  e),  una
persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari  abilitati  tenuto
dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza  di
uno degli Stati  contraenti  della  presente  convenzione  o  il  cui
domicilio professionale o il cui posto di lavoro  non  siano  situati
nel territorio di uno di questi Stati, e' autorizzata ad agire  quale
mandatario abilitato di una delle parti in una procedura  concernente
un brevetto comunitario dinanzi agli organi  speciali,  a  condizione
che: 
  a) in base al Registro europeo dei  brevetti  essa  risulti  essere
l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato  per
detta parte o per il suo predecessore in  diritto  in  una  procedura
istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che  riguardi  detto
brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato 
luogo alla sua concessione e 
  b) lo Stato di cui detta persona  ha  la  cittadinanza  o  nel  cui
territorio siano situati il suo  domicilio  professionale  o  il  suo
posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo
servizio centrale della proprieta' industriale, norme che  soddisfano
alle condizioni di  reciprocita'  che  potranno  essere  imposte  dal
Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione.