(Convenzione - art. 63)
                             Articolo 63 
                  Registro dei brevetti comunitari 
L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato "Registro
dei brevetti comunitari", in cui sono riportate tutte le  indicazioni
la cui registrazione e' prescritta  dalla  presente  convenzione.  Il
registro e' aperto alla consultazione pubblica.