(Convenzione - art. 65)
                             Articolo 65 
         Informazione del pubblico e degli organi ufficiali 
Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4 e gli articoli  130,  131  e
132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo  restando  che  per
"Stati contraenti" si  intendono  gli  Stati  che  sono  parti  della
presente convenzione.