Articolo 66 Disposizioni di carattere generale Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni relative ai brevetti comunitari diverse da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie, nonche' alle sentenze pronunciate in seguito a tali azioni, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunita' europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni e' qui di seguito denominato "Convenzione d'esecuzione".