(Convenzione - art. 66)
                             Articolo 66 
                 Disposizioni di carattere generale 
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle  azioni
relative ai brevetti comunitari diverse da  quelle  disciplinate  dal
protocollo sulle controversie, nonche' alle sentenze  pronunciate  in
seguito a tali azioni, si applica  la  convenzione  sulla  competenza
giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles,  il  27  settembre  1968,  con  gli
emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a  tale
convenzione degli Stati aderenti alle  Comunita'  europee;  l'insieme
della convenzione citata e di queste ultime  convenzioni  e'  qui  di
seguito denominato "Convenzione d'esecuzione".