Articolo 67 Competenze delle autorita' giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari Hanno esclusiva competenza: a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari, le autorita' giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale e' applicabile alla licenza; b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti, le autorita' giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto e' definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione e' valido soltanto nella misura in cui e' consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.