(Convenzione - art. 67)
                             Articolo 67 
Competenze  delle  autorita'  giudiziarie  nazionali   nelle   azioni
                  riguardanti i brevetti comunitari 
Hanno esclusiva competenza: 
  a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti
comunitari, le autorita' giudiziarie dello Stato  contraente  la  cui
legislazione nazionale e' applicabile alla licenza; 
  b) nelle azioni riguardanti il diritto al  brevetto  che  oppongono
datori di lavoro e dipendenti, le autorita' giudiziarie  dello  Stato
contraente dal  cui  diritto  e'  definito  il  diritto  al  brevetto
europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della
convenzione  sul  brevetto  europeo.  Ogni  accordo  in  materia   di
giurisdizione e' valido soltanto nella misura in  cui  e'  consentito
dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.