(Convenzione - art. 68)
                             Articolo 68 
         Disposizioni complementari in materia di competenza 
1.  Nello  Stato  contraente  le  cui  autorita'  giudiziarie   hanno
competenza in virtu' degli articoli 66 e 67 le azioni vanno  proposte
dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti  "ratione
loci" e "ratione materiae" per  le  azioni  riguardanti  un  brevetto
nazionale rilasciato in detto Stato. 
2. Gli articoli 66 e 67  si  applicano  alle  azioni  riguardanti  le
domande di brevetti  europei  in  cui  vengono  designati  gli  Stati
contraenti  salvo  che  venga  rivendicato  il  diritto  al  brevetto
europeo. 
3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia  competenza,  a  norma
degli articoli 66 e  67  e  dei  precedenti  paragrafi  1  e  2,  per
un'azione riguardante  un  brevetto  comunitario,  tale  azione  puo'
essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie  della  Repubblica
federale di Germania.