(Convenzione - art. 69)
                             Articolo 69 
   Disposizioni complementari sul riconoscimento e sull'esecuzione 
1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario  non
si applicano le disposizioni dell'articolo 27,  punti  3  e  4  della
convenzione di esecuzione. 
2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni  tra  di
loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, e'
riconosciuta  unicamente   la   decisione   della   prima   autorita'
giudiziaria adita.  Nessuna  delle  parti  puo'  avvalersi  di  altra
decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorita'  giudiziaria
che l'ha pronunciata.