Articolo 7 Divisione di amministrazione dei brevetti 1. La divisione di amministrazione dei brevetti e' competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa e' competente per le decisioni relative alle registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista. 3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo.