(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
              Divisione di amministrazione dei brevetti 
1. La divisione di amministrazione dei  brevetti  e'  competente  per
tutti gli atti  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti  concernenti  un
brevetto comunitario, ove questi non siano  di  competenza  di  altri
organi dell'Ufficio.  In  particolare,  essa  e'  competente  per  le
decisioni relative  alle  registrazioni  nel  Registro  dei  brevetti
comunitari. 
2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti  sono
pronunciate da un membro giurista. 
3. I membri della  divisione  di  amministrazione  dei  brevetti  non
possono far parte delle commissioni di ricorso  o  della  commissione
superiore  di  ricorso,  istituite  dalla  convenzione  sul  brevetto
europeo.