(Convenzione - art. 70)
                             Articolo 70 
                         Autorita' nazionali 
Per quanto concerne le azioni  riguardanti  il  diritto  al  brevetto
comunitario  o  le  licenze  obbligatorie   concesse   sul   brevetto
comunitario, l'espressione "autorita' giudiziaria" o  le  espressioni
analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione  di
esecuzione comprendono  anche  le  autorita'  che,  in  virtu'  della
legislazione di uno Stato contraente, sono  competenti  per  statuire
nelle  azioni  analoghe  aventi  per  oggetto  i  brevetti  nazionali
rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di
tali autorita' all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta
ne informa gli altri Stati contraenti.