(Convenzione - art. 71)
                             Articolo 71 
                         Regole di procedura 
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di
cui agli articoli 66, 67 e 68 sono soggette alle norme  nazionali  di
procedura applicabili alle  azioni  analoghe  aventi  per  oggetto  i
brevetti nazionali.