(Convenzione - art. 72)
                             Articolo 72 
            Obbligo dell'autorita' giudiziaria nazionale 
L'autorita' giudiziaria nazionale investita di un'azione  riguardante
un  brevetto  comunitario  diversa  dalle  azioni  disciplinate   dal
protocollo sulle controversie deve considerare valido tale brevetto.