(Convenzione - art. 73)
                             Articolo 73 
                     Sospensione della procedura 
1. Se la decisione in un'azione  dinanzi  a  un  tribunale  nazionale
diversa da quelle disciplinate dal protocollo  sulle  controversie  e
riguardante una domanda di brevetto  europeo  che  puo'  condurre  al
rilascio d'un  brevetto  comunitario  dipende  dalla  brevettibilita'
dell'invenzione,  essa  puo'  essere  pronunciata   soltanto   quando
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti  abbia   rilasciato   il   brevetto
comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo. Dopo  il
rilascio del brevetto comunitario si applica il paragrafo 2. 
2. Su richiesta di una delle parti  e  dopo  aver  inteso  le  altre,
l'autorita'  giudiziaria  nazionale  puo'  sospendere  una  procedura
concernente  un  brevetto  comunitario  quando  e'  stata  interposta
opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o
di annullamento del brevetto  comunitario,  sempreche'  la  decisione
dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale  brevetto.
Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria  deve  farsi
comunicare i documenti della procedura di opposizione, di limitazione
o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.