(Convenzione - art. 75)
                             Articolo 75 
                 Divieto del cumulo delle protezioni 
1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno  Stato
contraente abbia per oggetto un'invenzione  per  la  quale  e'  stato
rilasciato un brevetto comunitario al medesimo  inventore  o  al  suo
avente causa  con  la  medesima  data  di  deposito  o,  in  caso  di
rivendicazione di priorita',  con  la  medesima  data  di  priorita',
questo brevetto nazionale, nella  misura  in  cui  tutela  la  stessa
invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti
dalla data in cui: 
  a) e' scaduto il termine previsto per fare opposizione al  brevetto
comunitario senza che sia stata fatta opposizione; 
  b) la procedura di opposizione e' chiusa e la validita' del 
brevetto comunitario e' stata mantenuta, ovvero 
  c) il brevetto nazionale e'  stato  rilasciato,  se  tale  data  e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 
2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si  applicano  anche  nel
caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia  estinto  o
sia stato dichiarato nullo in epoca successiva. 
3. Ogni Stato contraente puo' determinare quale  procedura  si  debba
seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto
nazionale cessi  di  produrre  i  suoi  effetti.  Esso  puo'  inoltre
prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine  privo
di effetti. 
4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato  contraente
non disponga  altrimenti,  la  protezione  cumulata  di  un  brevetto
comunitario o di una domanda di brevetto europeo  e  di  un  brevetto
nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino
alla data prevista dal paragrafo 1.