(Convenzione - art. 76)
                             Articolo 76 
      Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali 
1. I  diritti  derivanti  da  un  brevetto  nazionale  in  uno  Stato
contraente non si estendono agli atti relativi al  prodotto  tutelato
da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che  il
prodotto sia stato messo in commercio in uno degli  Stati  contraenti
dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo  che
esistano ragioni tali  da  giustificare,  in  base  alle  regole  del
diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti
dal brevetto. 
2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal
titolare di un brevetto  nazionale,  rilasciato  in  un  altro  Stato
contraente  per  la  stessa  invenzione,  quando  detto  titolare  e'
economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. 
Ai  fini  del  presente  paragrafo,  due  persone  sono   considerate
economicamente legate quando una di esse puo' esercitare  sull'altra,
direttamente o indirettamente, un'influenza determinante  per  quando
riguarda l'utilizzazione di un  brevetto,  o  quando  un  terzo  puo'
esercitare tale influenza su ambedue. 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il  prodotto  sia  stato
messo in commercio in base a licenza obbligatoria.