(Convenzione - art. 78)
                             Articolo 78 
Effetti delle domande  di  brevetto  o  dei  brevetti  nazionali  non
                             pubblicati 
1.  Ove  si  applichi  l'articolo  36,  paragrafo  2,   il   brevetto
comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa  invenzione
della domanda di brevetto nazionale o  del  brevetto  nazionale,  non
produce effetti nello Stato contraente interessato. 
2.  Per  l'accertamento  della  mancata  produzione  di  effetti  del
brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si esegue, nello  Stato
contraente  interessato,  la  procedura   che   si   seguirebbe   per
dichiararlo  nullo  e  senza  effetto  se  esso  fosse  un   brevetto
nazionale.