Articolo 78 Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati 1. Ove si applichi l'articolo 36, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato. 2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si esegue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo e senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.