(Convenzione - art. 79)
                             Articolo 79 
       Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali 
1. Gli articoli 36, 75 e 76 si applicano ai modelli di  utilita',  ai
certificati di utilita' e alle corrispondenti  domande,  negli  Stati
contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 
2. Se la legislazione di uno Stato  contraente  dispone  che  nessuno
possa avvalersi dei diritti conferiti da un brevetto  finche'  esista
un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso
di rivendicazione di priorita', con data anteriore di  priorita',  in
tale Stato la medesima disposizione, in deroga al paragrafo  1,  vige
anche per il brevetto comunitario.