Articolo 8 Divisioni di annullamento 1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonche' a fissare il compenso di cui all'articolo 43, paragrafo 5. 2. Una divisione di annullamento e' composta di un membro giurista, che assume la Presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento puo' affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale e' di competenza della divisione di annullamento stessa.