(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                      Divisioni di annullamento 
1. Le divisioni di  annullamento  sono  competenti  ad  esaminare  le
domande di limitazione e  di  annullamento  dei  brevetti  comunitari
nonche' a fissare il compenso di cui all'articolo 43, paragrafo 5. 
2. Una divisione di annullamento e' composta di un  membro  giurista,
che assume la Presidenza, e  di  due  membri  qualificati  sul  piano
tecnico. La divisione di annullamento puo' affidare ad uno  dei  suoi
membri l'istruzione  di  tali  domande.  La  procedura  orale  e'  di
competenza della divisione di annullamento stessa.