(Convenzione - art. 80)
                             Articolo 80 
            Applicazione della convenzione di esecuzione 
Le disposizioni  della  convenzione  di  esecuzione,  applicabili  in
virtu'  dei  precedenti   articoli,   producono   i   loro   effetti,
relativamente  a  uno  Stato  contraente  nei  cui   confronti   tale
convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che  essa
sia entrata in vigore per detto Stato.