Articolo 81 Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo 1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica ne' alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, ne' ai brevetti europei che ne risultano, sempreche' entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, il richiedente depositi presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione in cui indichi che non desidera ottenere un brevetto comunitario e specifichi gli Stati contraenti di cui mantenere la designazione. La dichiarazione si considera depositata solo dopo il pagamento delle tasse prescritte. La dichiarazione non puo' essere ritirata. 2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', una data di priorita' posteriore a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o piu' Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullita' sono pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata. 3. Gli articoli 75, 76, 77 e 79 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 75 e 79 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 76 e 77. 4. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente. 5. La decisione di cui al paragrafo 4 sara' adottata all'unanimita'.