(Convenzione - art. 81)
                             Articolo 81 
      Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo 
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica
ne' alle domande di brevetto europeo depositate  durante  un  periodo
transitorio, ne' ai brevetti europei  che  ne  risultano,  sempreche'
entro  il  termine  prescritto  dal  regolamento  di  esecuzione,  il
richiedente  depositi  presso  l'Ufficio  europeo  dei  brevetti  una
dichiarazione in cui indichi che non desidera  ottenere  un  brevetto
comunitario e specifichi gli Stati contraenti  di  cui  mantenere  la
designazione. La dichiarazione si considera depositata solo  dopo  il
pagamento delle tasse prescritte. La dichiarazione  non  puo'  essere
ritirata. 
2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4,  della  convenzione  sul  brevetto
europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale
sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano
una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di  priorita',
una data di priorita' posteriore a quella di una domanda di  brevetto
europeo nella quale sono designati uno o piu'  Stati  contraenti.  In
caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario  dovuti
a  tale  motivo,  la  limitazione  o  la  nullita'  sono  pronunciate
unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore
di brevetto europeo, pubblicata. 
3. Gli articoli 75, 76, 77 e 79 si applicano ai brevetti  europei  di
cui al paragrafo 1  e  in  tal  caso  i  termini  "brevetto  europeo"
sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 75 e
79 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 76 e 77. 
4. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' decidere di mettere fine
al periodo transitorio previsto al paragrafo  1,  su  proposta  della
Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente. 
5. La decisione di cui al paragrafo 4 sara' adottata all'unanimita'.