(Convenzione - art. 82)
                             Articolo 82 
            Scelta successiva di un brevetto comunitario 
La presente convenzione si applica a un brevetto  europeo  risultante
da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati  tutti  gli
Stati  contraenti  della  presente  convenzione  e  che   sia   stata
depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purche', prima
della scadenza del termine previsto dall'articolo  97,  paragrafo  2,
lettera b) della convenzione sul  brevetto  europeo,  il  richiedente
depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una  dichiarazione  scritta
che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.