Articolo 82 Scelta successiva di un brevetto comunitario La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purche', prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b) della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.