Articolo 83 Riserva circa le licenze obbligatorie 1. Ogni Stato firmatario puo', all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 46 e 77 non si applicano, nel suo territorio, ne' ai brevetti comunitari, ne' ai brevetti europei rilasciati per tale Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato. 2. Ogni riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo sino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. Tuttavia il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di uno Stato firmatario, puo' prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato firmatario che abbia fatto tale riserva. Questa maggioranza e' quella prevista dal secondo trattino del secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverra' applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari. 4. Ogni Stato firmatario che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.