(Convenzione - art. 83)
                             Articolo 83 
                Riserva circa le licenze obbligatorie 
1. Ogni Stato firmatario puo', all'atto della firma  o  del  deposito
dello strumento di ratifica, fare una riserva in  forza  della  quale
gli articoli 46 e 77 non si applicano, nel  suo  territorio,  ne'  ai
brevetti comunitari, ne' ai  brevetti  europei  rilasciati  per  tale
Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato. 
2. Ogni riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi del  paragrafo
1 ha effetto al massimo sino alla fine  del  decimo  anno  successivo
all'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. Tuttavia
il Consiglio  delle  Comunita'  europee,  deliberando  a  maggioranza
qualificata su proposta di  uno  Stato  firmatario,  puo'  prolungare
questo periodo al massimo di cinque anni, per  uno  Stato  firmatario
che abbia fatto tale riserva. Questa maggioranza e'  quella  prevista
dal secondo trattino del secondo comma del paragrafo 2  dell'articolo
148 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 
3. La riserva fatta ai  sensi  del  paragrafo  1  cessera'  di  avere
effetto quando  diverra'  applicabile  la  normativa  comune  per  la
concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari. 
4. Ogni Stato firmatario che abbia fatto una  riserva  ai  sensi  del
paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro  della  riserva
avviene  mediante  notifica  diretta  al  Segretario   Generale   del
Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo  un  mese  dalla
ricezione della medesima. 
5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le
licenze  obbligatorie  concesse  anteriormente  alla  data  di   tale
cessazione.