(Convenzione - art. 84)
                             Articolo 84 
                   Altre disposizioni transitorie 
1. Si applicano l'articolo  159  e  gli  articoli  161  e  163  della
convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue: 
  a) la prima  riunione  del  Comitato  ristretto  del  Consiglio  di
amministrazione e' convocata dal Segretario  Generale  del  Consiglio
delle Comunita' europee; 
  b) per "Stati contraenti" s'intendono  gli  Stati  che  sono  parti
della presente convenzione. 
2. L'articolo 62, paragrafo 2 si applica nonostante  le  disposizioni
del paragrafo 1, lettera b).