Articolo 84 Altre disposizioni transitorie 1. Si applicano l'articolo 159 e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue: a) la prima riunione del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione e' convocata dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee; b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 62, paragrafo 2 si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).