(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                      Astensione e ricusazione 
1. I membri delle divisioni  di  annullamento  devono  astenersi  dal
partecipare alla discussione di una causa se vi  hanno  un  interesse
personale,  se  vi  sono  precedentemente  intervenuti  in  veste  di
rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno  partecipato  alla
decisione finale di  questa  causa  nel  quadro  della  procedura  di
rilascio o della procedura di opposizione. 
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo  1  o  per  qualsivogia
altro motivo, un membro di una divisione di annullamento  ritiene  di
doversi astenere dal partecipare ad  una  procedura,  ne  avverte  la
divisione. 
3. I membri di una divisione di annullamento possono essere  ricusati
da una delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se
per essi sussista un sospetto di parzialita'. La ricusazione  non  e'
ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza  del
motivo  della  ricusazione,  abbia  compiuto  atti  procedurali.   La
ricusazione non puo' essere basata sulla nazionalita' dei membri. 
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le  divisioni  di  annullamento
deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di
deliberazione detto membro e' sostituito, in seno alla divisione, dal
suo supplente.