(Regolamento - Regola 1)
             REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 
             SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE 
 
                              Regola 1 
    Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado 
1. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti  fissa  il  numero
delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra  tali
divisioni con riferimento alla classificazione internazionale. 
2. Il Presidente  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti  precisa,  col
consenso del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione,  le
attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi
dell'articolo 7. 
3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di
annullamento il Presidente dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti  puo'
conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono  ad  esse
assegnate dalla convenzione. 
4. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo'  affidare  ai
dipendenti, che non sono membri qualificati  sul  piano  tecnico  ne'
membri  giuristi,  taluni  compiti  che  normalmente  incombono  alla
divisione  di  amministrazione  dei  brevetti  o  alle  divisioni  di
annullamento e  che  non  presentano  alcuna  difficolta'  tecnica  o
giuridica particolare.