Regola 10 Licenze di diritto 1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta. 2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si fara' dell'invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore e' autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato. 3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto puo' imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza. 4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento puo' essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo.