(Regolamento - Regola 10)
                              Regola 10 
                         Licenze di diritto 
1. Chiunque abbia l'intenzione di  utilizzare  l'invenzione  in  base
alla  dichiarazione  di  cui  all'articolo  43,  paragrafo  1,   deve
comunicarlo al titolare del brevetto con lettera  raccomandata.  Tale
comunicazione si considera avvenuta una settimana  dopo  la  consegna
della lettera  raccomandata  all'ufficio  postale.  Una  copia  della
comunicazione, con la menzione della data della consegna  all'ufficio
postale, va trasmessa  all'Ufficio  europeo  dei  brevetti;  in  caso
contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo  dei
brevetti considera la comunicazione come non avvenuta. 
2. La  comunicazione  deve  indicare  l'utilizzazione  che  si  fara'
dell'invenzione. Non appena avvenuta  questa  comunicazione,  il  suo
autore e' autorizzato ad utilizzare  l'invenzione  nel  modo  da  lui
indicato. 
3. Il licenziatario deve informare il  titolare  del  brevetto,  alla
fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione  fatta
dell'invenzione e versare  il  compenso  corrispondente.  Qualora  il
licenziatario  non  soddisfi  a  questi  obblighi,  il  titolare  del
brevetto puo' imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole
termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza. 
4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato  dalla
divisione di annullamento puo' essere  presentata  soltanto  dopo  un
anno dall'ultima fissazione dell'importo.