Regola 12 Termine per la trascrizione della rinuncia Il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 3, e' di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia puo' essere trascritta immediatamente.