(Regolamento - Regola 12)
                              Regola 12 
             Termine per la trascrizione della rinuncia 
Il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 3,  e'  di  tre  mesi  a
decorrere dalla  data  in  cui  il  titolare  del  brevetto  fornisce
all'Ufficio europeo dei  brevetti  la  prova  di  aver  informato  il
licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora
il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la
prova del consenso del licenziatario prima della  scadenza  di  detto
termine, la rinuncia puo' essere trascritta immediatamente.