(Regolamento - Regola 16)
                              Regola 16 
                 Esame della domanda di limitazione 
1.  Se  la  domanda  di  limitazione  del  brevetto  comunitario   e'
ricevibile,  in  ogni  notificazione  ai  sensi   dell'articolo   52,
paragrafo 2, il titolare del brevetto e', all'occorrenza, invitato  a
depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati. 
2.  Se  necessario,  la  notificazione  ai  sensi  dell'articolo  52,
paragrafo 2, e' motivata: se del caso devono essere indicati tutti  i
motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario. 
3. Prima di decidere la  limitazione  del  brevetto  comunitario,  la
divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in  quale
misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a
pagare la tassa di stampa di un nuovo  fascicolo  del  brevetto  e  a
depositare le traduzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera
b). Se  entro  detto  termine  il  titolare  ha  manifestato  il  suo
disaccordo su tale limitazione del brevetto, la  notificazione  della
divisione di annullamento e' considerata non avvenuta e la  procedura
di limitazione prosegue. 
4. Il termine supplementare di cui all'articolo 53, paragrafo  3,  e'
di due mesi. 
5.  Nella  decisione  di  limitazione  del  brevetto  comunitario  e'
riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.