Regola 16 Esame della domanda di limitazione 1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario e' ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, il titolare del brevetto e', all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati. 2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, e' motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario. 3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e a depositare le traduzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento e' considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue. 4. Il termine supplementare di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e' di due mesi. 5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario e' riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.