(Regolamento - Regola 17)
                              Regola 17 
               Ripresa della procedura di limitazione 
Se la procedura di limitazione e'  stata  sospesa  a  motivo  di  una
procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione  di  cui
all'articolo  58,  paragrafo  2  o  paragrafo  3,  la  divisione   di
annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione
dell'indicazione di tale decisione, che la  procedura  e'  ripresa  a
decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della
regola  13,  paragrafo  5  del  regolamento   di   esecuzione   della
convenzione sul brevetto europeo.