Regola 17 Ripresa della procedura di limitazione Se la procedura di limitazione e' stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 58, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura e' ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.