Regola 24 Esame della domanda di annullamento 1. Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 57, paragrafo 2, nonche' le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti. 2. In ogni notificazione che gli e' stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario e' invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata. 3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtu' dell'articolo 57, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario. 4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto. 5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento puo' essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera b). 6. Il termine supplementare di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e' di due mesi. 7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata e' indicato il testo nel quale il brevetto e' mantenuto in vigore.