(Regolamento - Regola 24)
                              Regola 24 
                 Esame della domanda di annullamento 
1.  Ogni  notificazione  effettuata  in  virtu'   dell'articolo   57,
paragrafo 2, nonche' le relative deduzioni sono notificate a tutte le
parti. 
2. In ogni notificazione che gli e' stata fatta  dalla  divisione  di
annullamento  in  applicazione  dell'articolo  57,  paragrafo  2,  il
titolare  del  brevetto  comunitario  e'   invitato   a   depositare,
all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i  disegni  nella
forma modificata. 
3. Ove occorra, ogni  notificazione  effettuata  dalla  divisione  di
annullamento  al  titolare  del  brevetto   comunitario   in   virtu'
dell'articolo 57, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione
indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al  mantenimento
in vigore del brevetto comunitario. 
4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il  brevetto
comunitario nella forma  modificata,  la  divisione  di  annullamento
notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e  le
invita a presentare le loro deduzioni entro il  termine  di  un  mese
qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende  mantenere
in vigore il brevetto. 
5. In caso di disaccordo sul  testo  notificato  dalla  divisione  di
annullamento, la procedura di annullamento  puo'  essere  proseguita;
nel caso  contrario,  la  divisione  di  annullamento,  trascorso  il
termine di cui al paragrafo 4, invita  il  titolare  del  brevetto  a
pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa  di  un  nuovo
fascicolo del brevetto e a depositare, entro lo  stesso  termine,  le
traduzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera b). 
6. Il termine supplementare di cui all'articolo 58, paragrafo  4,  e'
di due mesi. 
7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario  in
forma modificata e' indicato  il  testo  nel  quale  il  brevetto  e'
mantenuto in vigore.