Regola 29 Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari 1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettere da a) a l), o), da q) a u) e w) e paragrafi 2 e 3 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari. 2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari: a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c); b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 43; c) la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario; d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario; e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario; f) la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario; g) le indicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4; h) la menzione delle informazioni comunicate all'Ufficio europeo dei brevetti sulle procedure contemplate dal protocollo sulle controversie.