(Regolamento - Regola 29)
                              Regola 29 
           Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari 
1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettere da a) a  l),
o), da q) a u) e w) e paragrafi 2 e 3 del regolamento  di  esecuzione
della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili  al  Registro
dei brevetti comunitari. 
2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari: 
  a) la data di decadenza o estinzione del brevetto  comunitario  nei
casi di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c); 
  b) la  data  dell'avvenuto  deposito  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 43; 
  c) la data di presentazione  di  una  domanda  di  limitazione  del
brevetto comunitario; 
  d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione
del brevetto comunitario; 
  e) la data di presentazione di  una  domanda  di  annullamento  del
brevetto comunitario; 
  f)  la  data  e  il  tenore  della  decisione  sulla   domanda   di
annullamento del brevetto comunitario; 
  g) le indicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4; 
  h) la menzione delle informazioni  comunicate  all'Ufficio  europeo
dei  brevetti  sulle  procedure  contemplate  dal  protocollo   sulle
controversie.