(Regolamento - Regola 3)
                              Regola 3 
                       Lingua della procedura 
1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6 paragrafo 2, e la regola 7  del
regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto  europeo  si
applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali. 
2. Al titolare del  brevetto  o  al  proponente  di  una  domanda  di
annullamento che si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 10,
paragrafo  4,  viene  accordata,  secondo  i  casi,   una   riduzione
dell'importo  delle  tasse  di  limitazione,  di  annullamento  o  di
ricorso. Tale riduzione e'  fissata  dal  regolamento  relativo  alle
tasse in una percentuale delle medesime.