Regola 3 Lingua della procedura 1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6 paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali. 2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 10, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione e' fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime.