(Regolamento - Regola 30)
                              Regola 30 
        Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti 
Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti  prescrive  la  forma
per la pubblicazione delle traduzioni depositate  conformemente  alla
presente convenzione dal richiedente o dal titolare del  brevetto  e,
se del caso, delle traduzioni  rettificate,  e  decide  se  un  cenno
concernente determinati aspetti  particolari  di  tali  traduzioni  e
rettifiche  debba  essere  pubblicato  nel  Bollettino  dei  brevetti
comunitari.