(Regolamento - Regola 31)
                              Regola 31 
                      Altre disposizioni comuni 
Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di  esecuzione  della
convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima  del
medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3,  86,  87,  92  e  96,
restando inteso che: 
  a) la regola 69 non si applica  alle  decisioni  delle  domande  di
limitazione o di annullamento del brevetto comunitario; 
  b)  il  Comitato  ristretto  del   Consiglio   di   amministrazione
stabilisce le modalita' di applicazione della regola 74, paragrafi  2
e 3; 
  c) per "Stati contraenti" si intendono gli  Stati  che  sono  parti
della presente convenzione.