Regola 31 Altre disposizioni comuni Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che: a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario; b) il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3; c) per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.