Regola 6 Deposito delle traduzioni e pagamento delle tasse nelle procedure di esame o di opposizione 1. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 51, paragrafo 6 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il richiedente del brevetto a depositare, nel termine da esso fissato, le traduzioni prescritte dall'articolo 29, paragrafo 1 ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni. 2. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il titolare del brevetto a depositare, entro il termine di cui al succitato paragrafo, le traduzioni prescritte dall'articolo 29, paragrafo 2 ed a pagare la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni. 3. Il periodo per il deposito delle traduzioni prescritte all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e' di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino del brevetto comunitario dell'indicazione del rilascio del brevetto comunitario o, se del caso, della decisione sul mantenimento del brevetto comunitario nella forma modificata. 4. Qualora non sia stato ottemperato in tempo debito alle prescrizioni del paragrafo 2, si puo' ancora validamente dare attuazione a tali disposizioni entro due mesi dalla notifica della comunicazione relativa alla mancata osservanza del termine, sempreche' entro tale periodo di due mesi venga pagata una soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse.