(Regolamento - Regola 6)
                              Regola 6 
Deposito delle traduzioni e pagamento delle tasse nelle procedure  di
                       esame o di opposizione 
1. Nel rivolgere l'invito di cui alla  regola  51,  paragrafo  6  del
regolamento di esecuzione della  convenzione  sul  brevetto  europeo,
l'Ufficio europeo dei brevetti  invita  inoltre  il  richiedente  del
brevetto a depositare, nel termine da  esso  fissato,  le  traduzioni
prescritte dall'articolo 29, paragrafo 1 ed a pagare, entro lo stesso
termine,  la  tassa  per  la  pubblicazione  delle  traduzioni  delle
rivendicazioni. 
2. Nel rivolgere l'invito di cui alla  regola  58,  paragrafo  5  del
regolamento di esecuzione della  convenzione  sul  brevetto  europeo,
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti  invita  inoltre  il  titolare  del
brevetto  a  depositare,  entro  il  termine  di  cui  al   succitato
paragrafo, le traduzioni prescritte dall'articolo 29, paragrafo 2  ed
a pagare  la  tassa  per  la  pubblicazione  delle  traduzioni  delle
rivendicazioni. 
3.  Il  periodo  per  il   deposito   delle   traduzioni   prescritte
all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e' di tre mesi  a  decorrere  dalla
data  di  pubblicazione  nel  bollettino  del  brevetto   comunitario
dell'indicazione del rilascio del  brevetto  comunitario  o,  se  del
caso, della decisione sul mantenimento del brevetto comunitario nella
forma modificata. 
4.  Qualora  non  sia  stato  ottemperato  in   tempo   debito   alle
prescrizioni  del  paragrafo  2,  si  puo'  ancora  validamente  dare
attuazione a tali disposizioni entro due mesi  dalla  notifica  della
comunicazione  relativa  alla   mancata   osservanza   del   termine,
sempreche'  entro  tale  periodo  di  due  mesi  venga   pagata   una
soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse.