Regola 7 Trasmissione delle traduzioni L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito delle traduzioni previste all'articolo 30. La trasmissione delle copie delle traduzioni ai Servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti interessati avviene per posta al piu' tardi entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto nella regola 6, paragrafo 3.