(Regolamento - Regola 7)
                              Regola 7 
                    Trasmissione delle traduzioni 
L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel  Registro  dei  brevetti
comunitari la data di deposito delle traduzioni previste all'articolo
30. La trasmissione delle copie delle traduzioni ai Servizi  centrali
della  proprieta'  industriale  degli  Stati  contraenti  interessati
avviene per posta al piu' tardi entro i tre  giorni  successivi  alla
scadenza del termine previsto nella regola 6, paragrafo 3.