(Regolamento - Regola 9)
                              Regola 9 
 Trascrizione nel registro di trasferimenti, licenze e altri diritti 
1. Le regole  20,  21  e  22  del  regolamento  di  esecuzione  della
convenzione sul brevetto europeo si applicano alle  trascrizioni  nel
Registro dei brevetti comunitari. 
2. La domanda  di  cui  all'articolo  24,  paragrafo  2  deve  essere
introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e  nel
caso previsto dalla lettera b)  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo  dei  brevetti
dell'avvenuta iscrizione  di  un  nuovo  titolare  nel  Registro  dei
brevetti comunitari. 
3. Se il  brevetto  comunitario  e'  compreso  in  una  procedura  di
fallimento  o  in  una  procedura  analoga,  tale   procedura   viene
trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli
organi nazionali competenti. La trascrizione non  comporta  pagamento
di diritti. 
4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 e'  cancellata  a  richiesta
degli organi nazionali  competenti.  La  cancellazione  non  comporta
pagamento di diritti. 
5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati
contraenti e' compresa in  una  procedura  di  fallimento  o  in  una
procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4 : alla trascrizione
nel Registro dei  brevetti  comunitari  si  sostituisce  tuttavia  la
trascrizione  nel  Registro  europeo  dei  brevetti,  previsto  dalla
convenzione sul brevetto europeo.