Regola 9 Trascrizione nel registro di trasferimenti, licenze e altri diritti 1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 2 deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se il brevetto comunitario e' compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti. 4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 e' cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti. 5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti e' compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4 : alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.