PROTOCOLLO SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E VALIDITA' DEI BREVETTI COMUNITARI (Protocollo sulle controversie) Articolo 1 Tribunale dei brevetti comunitari 1. Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "tribunali dei brevetti comunitari", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente protocollo. 2. La denominazione dei tribunali dei brevetti comunitari e la loro competenza territoriale sono specificate nell'allegato del presente protocollo. Tuttavia, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la denominazione di questi tribunali e la loro competenza territoriale saranno notificate al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee al piu' tardi al momento della ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario. 3. Ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale dei tribunali in oggetto e' notificato dallo Stato contraente interessato al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.