(Protocollo 1 - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
                SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
              IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E VALIDITA' 
                       DEI BREVETTI COMUNITARI 
                   (Protocollo sulle controversie) 
                             Articolo 1 
                  Tribunale dei brevetti comunitari 
1. Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un  numero
per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali  di  prima  e  di
seconda istanza, qui di seguito denominati  "tribunali  dei  brevetti
comunitari", che svolgeranno  le  funzioni  ad  essi  attribuite  dal
presente protocollo. 
2. La denominazione dei tribunali dei brevetti comunitari e  la  loro
competenza territoriale sono specificate nell'allegato  del  presente
protocollo. Tuttavia, per quanto concerne il Regno  di  Spagna  e  la
Repubblica portoghese, la denominazione di questi tribunali e la loro
competenza territoriale saranno notificate al Segretario Generale del
Consiglio delle Comunita' europee al  piu'  tardi  al  momento  della
ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario. 
3.  Ogni  cambiamento  del  numero,  della  denominazione   o   della
competenza territoriale dei tribunali in oggetto e' notificato  dallo
Stato contraente interessato al  Segretario  Generale  del  Consiglio
delle Comunita' europee.