(Protocollo 1 - art. 10)
                             Articolo 10 
                        Copertura delle spese 
1. Le spese della Corte d'appello comune sono coperte: 
  a) dalle risorse proprie della Corte stessa, 
  b) dai contributi  finanziari  degli  Stati  contraenti,  stabiliti
secondo il criterio di ripartizione  di  cui  all'articolo  20  della
convenzione sul brevetto comunitario. 
2. Ogni  Stato  contraente  puo'  chiedere  all'Ufficio  europeo  dei
brevetti di pagare alla Corte d'appello comune il contributo che  gli
compete in virtu' del  paragrafo  1,  lettera  b),  prelevandolo  dai
proventi che gli spettano in virtu'  dell'articolo  20,  paragrafo  2
della convenzione sul brevetto comunitario. 
3.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  formano  anch'esse   oggetto
dell'esame al quale deve essere sottoposto il regime di finanziamento
degli organi speciali dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti  ai  sensi
dell'articolo  20,  paragrafo  6  della  convenzione   sul   brevetto
comunitario. Alla  conclusione  di  tale  esame,  anche  il  presente
articolo puo' essere  modificato  mediante  decisione  del  Consiglio
delle Comunita' europee,  che  delibera  all'unanimita'  su  proposta
della Commissione. 
4. Alla Corte d'appello comune si applicano gli articoli da 42  a  48
della convenzione sul brevetto europeo, con sostituzione del Comitato
amministrativo  al  Consiglio  d'amministrazione  dell'Organizzazione
europea dei brevetti e del Presidente della Corte d'appello comune al
Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
5. I conti della totalita' delle entrate e delle spese del  bilancio,
come pure il bilancio consuntivo della Corte  d'appello  comune  sono
esaminati  dalla  Corte  dei  conti  delle  Comunita'   europee.   La
revisione, effettuata in base  a  documenti  giustificativi,  e,  ove
occorra, sul posto, ha lo scopo di controllare la legittimita'  e  la
regolarita' delle entrate e  delle  spese  e  di  accertare  la  sana
gestione finanziaria. La Corte dei conti stende una relazione dopo la
chiusura di ciascun esercizio. 
6. Il presidente della Corte d'appello comune sottopone ogni anno  al
Comitato amministrativo i conti  dell'anno  trascorso  relativi  alle
operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo della  Corte
d'appello comune, insieme alla relazione alla Corte dei conti. 
7. Il Comitato amministrativo approva il bilancio consuntivo annuale,
come pure  la  relazione  della  Corte  dei  conti,  e  da'  atto  al
Presidente della Corte d'appello comune dell'esecuzione del bilancio.