Articolo 11 Retribuzione dei membri della Corte d'appello comune e statuto del personale 1. Il Comitato amministrativo fissa gli stipendi, l'indennita' e le pensioni del Presidente e dei giudici della Corte d'appello comune. Esso fissa altresi' tutte le indennita' sostitutive della retribuzione. 2. Il Comitato amministrativo stabilisce lo statuto dei funzionari della Corte d'appello comune e il regime applicabile agli altri agenti di tale Corte. 3. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il Comitato amministrativo e' competente a prendere ai sensi del presente articolo. L'astensione non e' considerata come voto.