(Protocollo 1 - art. 11)
                             Articolo 11 
Retribuzione dei membri della Corte d'appello comune  e  statuto  del
                              personale 
1. Il Comitato amministrativo fissa gli stipendi, l'indennita'  e  le
pensioni del Presidente e dei giudici della Corte  d'appello  comune.
Esso  fissa  altresi'   tutte   le   indennita'   sostitutive   della
retribuzione. 
2. Il Comitato amministrativo stabilisce lo  statuto  dei  funzionari
della Corte d'appello comune  e  il  regime  applicabile  agli  altri
agenti di tale Corte. 
3. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati  contraenti
rappresentati  e  votanti  per   le   decisioni   che   il   Comitato
amministrativo  e'  competente  a  prendere  ai  sensi  del  presente
articolo. L'astensione non e' considerata come voto.