(Protocollo 1 - art. 13)
                             Articolo 13 
             Applicazione della convenzione d'esecuzione 
1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, alle  proce-
dure da esso disciplinate si applica la convenzione sulla  competenza
giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a  Bruxelles  il  27  settembre  1968,  con  gli
emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a  tale
convenzione degli Stati aderenti alle  Comunita'  europee;  l'insieme
della convenzione citata e di queste ultime  convenzioni  e'  qui  di
seguito denominato "convenzione d'esecuzione". 
2. Alle procedure  disciplinate  dal  presente  protocollo  non  sono
applicabili gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e
l'articolo  24  della  convenzione  d'esecuzione.  Si  applicano  gli
articoli 17  e  18  di  tale  convenzione  entro  i  limiti  previsti
dall'articolo 14, paragrafo 4 del presente protocollo. 
3. Ai fini dell'applicazione della convenzione d'esecuzione alle pro-
cedure disciplinate dal  presente  protocollo,  le  disposizioni  del
titolo II di detta convenzione  che  sono  applicabili  alle  persone
domiciliate in uno Stato contraente si applicano anche  alle  persone
che, pur non avendo domicilio in uno Stato contraente, vi  dispongono
di una stabile organizzazione.