(Protocollo 1 - art. 14)
                             Articolo 14 
                     Competenza giurisdizionale 
1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e quelle della
convenzione d'esecuzione applicabili in virtu' dell'articolo  13,  le
procedure  disciplinate  dal  presente  protocollo  vengono  proposte
dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui  il  convenuto  ha
domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno  degli  Stati
contraenti, in cui ha una stabile organizzazione. 
2.  Se  il  convenuto  non  ha  ne'   domicilio   ne'   una   stabile
organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette procedure vengono
proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contaente in  cui  l'attore
ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in  uno  degli
Stati contraenti, dello  Stato  contraente  in  cui  ha  una  stabile
organizzazione. 
3. Se ne' il convenuto ne'  l'attore  hanno  tale  domicilio  o  tale
stabile organizzazione, dette procedure vengono proposte  dinanzi  ai
tribunali dello Stato contraente in cui la Corte d'appello comune  ha
la sua sede. 
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 : 
  a) e' applicabile l'articolo 17 della convenzione  d'esecuzione  se
le parti  convengono  che  sia  competente  un  altro  tribunale  dei
brevetti comunitari; 
  b) e' applicabile l'articolo 18 della medesima  convenzione  se  il
convenuto  compare  dinanzi  a  un  altro  tribunale   dei   brevetti
comunitari. 
5. Le procedure disciplinate dal presente  protocollo,  ad  eccezione
delle azioni di accertamento di non  contraffazione  di  un  brevetto
comunitario, possono parimenti essere proposte dinanzi  ai  tribunali
dello Stato contraente in cui all'atto  di  contraffazione  e'  stato
commesso o minaccia di essere commesso o in cui e' stato commesso  un
atto contemplato dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).