Articolo 14 Competenza giurisdizionale 1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e quelle della convenzione d'esecuzione applicabili in virtu' dell'articolo 13, le procedure disciplinate dal presente protocollo vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui il convenuto ha domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, in cui ha una stabile organizzazione. 2. Se il convenuto non ha ne' domicilio ne' una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contaente in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, dello Stato contraente in cui ha una stabile organizzazione. 3. Se ne' il convenuto ne' l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui la Corte d'appello comune ha la sua sede. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 : a) e' applicabile l'articolo 17 della convenzione d'esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei brevetti comunitari; b) e' applicabile l'articolo 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei brevetti comunitari. 5. Le procedure disciplinate dal presente protocollo, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un brevetto comunitario, possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui all'atto di contraffazione e' stato commesso o minaccia di essere commesso o in cui e' stato commesso un atto contemplato dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).