Articolo 15 Competenza in materia di contraffazione e di validita' 1. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e - qualora siano previste dalla legislazione nazionale - per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di brevetti comunitari; b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale; c) per tutte le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione nel periodo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario; d) per domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 2. 2. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza considerano valido il brevetto comunitario a meno che la sua validita' sia contestata dal convenuto mediante una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario. Tale domanda puo' essere fondata soltanto sulle cause di nullita' du cui all'articolo 56, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario. Si applicano l'articolo 55, paragrafo 1, seconda parte della frase, e paragrafi 2, 3 e 6 della convenzione sul brevetto comunitario. 3. Quando la domanda riconvenzionale e' introdotta in una controversia di cui il titolare del brevetto non sia gia' parte, questi deve esserne informato e puo' intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale. 4. La validita' di un brevetto comunitario non puo' essere contestata mediante un'azione di accertamento di non contraffazione.