(Protocollo 1 - art. 15)
                             Articolo 15 
       Competenza in materia di contraffazione e di validita' 
1. I  tribunali  dei  brevetti  comunitari  di  prima  istanza  hanno
competenza esclusiva: 
  a) per tutte le azioni in materia di  contraffazione  e  -  qualora
siano previste dalla legislazione nazionale - per le azioni  relative
alla minaccia di contraffazione di brevetti comunitari; 
  b) per azioni di accertamento di non contraffazione  qualora  siano
previste dalla legislazione nazionale; 
  c) per tutte le azioni relative  all'utilizzazione  dell'invenzione
nel periodo di cui all'articolo 32, paragrafo  1,  della  convenzione
sul brevetto comunitario; 
  d)  per  domande  riconvenzionali  di  annullamento  del   brevetto
comunitario ai sensi del paragrafo 2. 
2. I tribunali dei brevetti comunitari di prima  istanza  considerano
valido il brevetto comunitario  a  meno  che  la  sua  validita'  sia
contestata dal convenuto  mediante  una  domanda  riconvenzionale  di
annullamento del  brevetto  comunitario.  Tale  domanda  puo'  essere
fondata soltanto sulle cause di  nullita'  du  cui  all'articolo  56,
paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario. Si applicano
l'articolo 55, paragrafo 1, seconda parte della frase, e paragrafi 2,
3 e 6 della convenzione sul brevetto comunitario. 
3.  Quando  la  domanda  riconvenzionale   e'   introdotta   in   una
controversia di cui il titolare del  brevetto  non  sia  gia'  parte,
questi deve esserne informato e puo' intervenire  nella  controversia
secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale. 
4. La validita' di un brevetto comunitario non puo' essere contestata
mediante un'azione di accertamento di non contraffazione.