(Protocollo 1 - art. 16)
                             Articolo 16 
           Comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti 
I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza presso  i  quali
e'  presentata  una  domanda  riconvenzionale  di  annullamento   del
brevetto  comunitario  ne  comunicano  la   data   di   presentazione
all'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo iscrive tale fatto nel
registro dei brevetti comunitari.