(Protocollo 1 - art. 17)
                             Articolo 17 
                       Competenza territoriale 
1. Un tribunale dei brevetti  comunitari  di  prima  istanza  la  cui
competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e' 
competente per 
  - gli atti di contraffazione commessi o che  minacciano  di  essere
commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente, 
  - gli atti contemplati dall'articolo 15, paragrafo  1,  lettera  c)
commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente. 
2. Un tribunale dei brevetti  comunitari  di  prima  istanza  la  cui
competenza si fonda sull'articolo  14,  paragrafo  5,  e'  competente
soltanto per gli atti commessi  o  minacciati  nel  territorio  dello
Stato in cui e' situato.