(Protocollo 1 - art. 19)
                             Articolo 19 
                      Decisione sulla validita' 
1. Quando, in una procedura dinanzi al tribunale comunitario di prima
istanza, e' contestata la validita' di un brevetto comunitario, 
  a)  se  si  constata  che  una  delle  cause  di  nullita'  di  cui
all'articolo  56,  paragrafo  1  della   convenzione   sul   brevetto
comunitario si oppone al mantenimento del  brevetto  comunitario,  il
tribunale ordina l'annullamento del brevetto; 
  b) se si constata che  nessuna  delle  cause  di  nullita'  di  cui
all'articolo  56,  paragrafo  1  della   convenzione   sul   brevetto
comunitario si oppone al mantenimento del  brevetto  comunitario,  il
tribunale respinge la domanda di annullamento; 
  c) se, tenuto conto delle  modifiche  apportate  dal  titolare  del
brevetto nel corso dell'azione, si constata che nessuna  delle  cause
di nullita' di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul
brevetto comunitario si oppone a che il  brevetto  comunitario  venga
mantenuto, il tribunale ordina che il brevetto  sia  mantenuto  cosi'
modificato. 
2. Quando un tribunale dei brevetti comunitari di  prima  istanza  ha
promunciato  una  sentenza  su   una   domanda   riconvenzionale   di
annullamento del brevetto  comunitario  e  la  sentenza  e'  divenuta
definitiva, esso ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. 
Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione. 
3.  Quando,  con  sentenza  divenuta  definitiva,  un  tribunale  dei
brevetti comunitari di prima  istanza  dispone  il  mantenimento  del
brevetto comunitario quale e' stato  modificato,  invia  copia  della
sentenza all'Ufficio europeo dei brevetti con il testo  del  brevetto
emendato in seguito alla  procedura.  Ciascuna  parte  puo'  chiedere
informazioni su tale trasmissione. L'Ufficio europeo dei brevetti 
pubblica il testo a condizione che 
  a) la traduzione  di  ogni  modifica  apportata  al  fascicolo  del
brevetto venga depositata, entro un termine identico a quello di  cui
all'articolo 58,  paragrafo  3,  lettera  b)  della  convenzione  sul
brevetto comunitario, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli
Stati contraenti in cui non sia  lingua  ufficiale  la  lingua  della
procedura del tribunale; 
  b) venga  pagata,  entro  un  termine  identico  a  quello  di  cui
all'articolo 58,  paragrafo  3,  lettera  c)  della  convenzione  sul
brevetto comunitario, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo. 
4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine  prescritto  o
se la tassa di stampa del nuovo fascicolo  non  e'  pagata  in  tempo
utile, l'Ufficio europeo dei brevetti, nonostante  la  decisione  del
tribunale dei brevetti comunitari, dichiara nullo il brevetto, a meno
che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa  pagata  entro
un termine supplementare identico a quello di  cui  all'articolo  58,
paragrafo 4 della convenzione sul brevetto comunitario.