Articolo 19 Decisione sulla validita' 1. Quando, in una procedura dinanzi al tribunale comunitario di prima istanza, e' contestata la validita' di un brevetto comunitario, a) se si constata che una delle cause di nullita' di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale ordina l'annullamento del brevetto; b) se si constata che nessuna delle cause di nullita' di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale respinge la domanda di annullamento; c) se, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso dell'azione, si constata che nessuna delle cause di nullita' di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone a che il brevetto comunitario venga mantenuto, il tribunale ordina che il brevetto sia mantenuto cosi' modificato. 2. Quando un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza ha promunciato una sentenza su una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario e la sentenza e' divenuta definitiva, esso ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione. 3. Quando, con sentenza divenuta definitiva, un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza dispone il mantenimento del brevetto comunitario quale e' stato modificato, invia copia della sentenza all'Ufficio europeo dei brevetti con il testo del brevetto emendato in seguito alla procedura. Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione. L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica il testo a condizione che a) la traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto venga depositata, entro un termine identico a quello di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera b) della convenzione sul brevetto comunitario, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura del tribunale; b) venga pagata, entro un termine identico a quello di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera c) della convenzione sul brevetto comunitario, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo. 4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo non e' pagata in tempo utile, l'Ufficio europeo dei brevetti, nonostante la decisione del tribunale dei brevetti comunitari, dichiara nullo il brevetto, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro un termine supplementare identico a quello di cui all'articolo 58, paragrafo 4 della convenzione sul brevetto comunitario.