(Protocollo 1 - art. 20)
                             Articolo 20 
           Effetti delle sentenze in materia di validita' 
Quando e' divenuta  definitiva,  la  sentenza  di  un  tribunale  dei
brevetti comunitari di prima  istanza,  che  annulla  o  modifica  un
brevetto comunitario, ha in tutti gli Stati contraenti gli effetti di
cui all'articolo 33 della convenzione sul brevetto comunitario, fatto
salvo l'articolo 56, paragrafo 3 della medesima convenzione.