(Protocollo 1 - art. 21)
                             Articolo 21 
 Competenza dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza 
1. Contro le sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di  prima
istanza relative alle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo  1,
puo' essere presentato ricorso  dinanzi  ai  tribunali  dei  brevetti
comunitari di seconda istanza. 
2. Le condizioni alle quali puo' essere presentato ricorso dinanzi  a
un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza sono  fissate
dalla legge nazionale dello Stato contraente in cui tale tribunale ha
sede.