Articolo 21 Competenza dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza 1. Contro le sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza relative alle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, puo' essere presentato ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza. 2. Le condizioni alle quali puo' essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza sono fissate dalla legge nazionale dello Stato contraente in cui tale tribunale ha sede.